Il D. Lgs. 62/2024 come noto ha profondamento innovato la normativa in materia di disabilità, prevedendo, tra le altre cose, una nuova procedura di accertamento della condizione di disabilità (c.d. procedimento di valutazione di base), che è destinata a trovare applicazione a livello nazionale a partire dal 1° gennaio 2026, mentre, in via sperimentale, ha iniziato ad essere applicata a partire dal 1° gennaio 2025 nelle provincie di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.
L’INPS con il messaggio n. 4465 del 27 dicembre 2024 ha fornito una prima serie di istruzioni operative per consentire durante il presente anno l’operatività della nuova procedura di accertamento nelle citate provincie.
In via preliminare l’INPS rammenta che, da un lato, la nuova procedura di accertamento pende le mosse con l’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo, il quale rappresenta, a tutti gli effetti, l’unica modalità per la presentazione dell’istanza per l’accertamento della disabilità, e, dall’altro, l’esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo.
Fatta questa precisazione, secondo quanto chiarito, il certificato medico introduttivo una volta firmato digitalmente dal medico cui si è rivolto il soggetto istante dovrà essere da questi trasmesso tramite la procedura messa a disposizione dall’INPS nel proprio sito istituzionale www.inps.it (una volta effettuato l’invio la ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore per essere consegnata al soggetto istante, che deve apporre la propria firma).
Il certificato medico introduttivo dovrà contenere:
(i) i dati anagrafici dell’interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo della tessera sanitaria;
(ii) i dati riguardanti il domicilio dell’interessato ai fini della convocazione a visita;
(iii) la diagnosi codificata in base al sistema dell’International Classification of Diseases, il decorso e la prognosi;
(iv) la documentazione relativa all’accertamento diagnostico;
(v) la segnalazione di intrasportabilità, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente richiesta di visita domiciliare.
Sarà comunque possibile integrare il certificato medico introduttivo con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare, che verrà comunicata a mezzo di raccomandata a/r recante l’indicazione della data, dell’orario e del luogo della visita.
L’INPS stabilisce che il procedimento di valutazione di base debba concludersi entro:
15 giorni per la valutazione di patologie oncologiche,
30 giorni per la valutazione di soggetti minori,
90 giorni negli altri casi, prendendo a riferimento la data di trasmissione del certificato medico introduttivo.
Secondo quanto chiarito il soggetto istante può comunicare all’INPS i dati socio-economici utilizzando la procedura “DATI SOCIOECONOMICI DISABILITA” presente nel sito istituzionale www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale, oppure avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato o dalle Associazioni di categoria.