Il D. Lgs. n. 62/2024 dedica ampio spazio al c.c. progetto di vita individuale personalizzato e partecipato definito come il progetto “diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
Il progetto di vita deve pertanto individuare per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.
L’elaborazione del progetto di vita è affidata alle unità di valutazione multidimensionale, le quali, per prima cosa, dovranno tenere conto delle volontà della persona con disabilità, che è essa stessa chiamata a far parte delle citate unità, insieme con un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali, uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità e un rappresentante dei servizi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (ove necessario).
Il procedimento di elaborazione del progetto di vita è articolato nelle seguenti fasi: (i) rilevamento degli gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative e definizione delle performance nei differenti ambiti di vita liberamente scelti; (ii) individuazione delle barriere, dei facilitatori e delle competenze adattive; (iii) formulazione delle valutazioni inerenti al profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita, in relazione alle priorità della persona con disabilità; (iv) definizione degli obiettivi da realizzare con il progetto di vita.
Qualora la persona con disabilità dovesse trasferendosi in una Regione diversa dalla quella in cui il progetto di vista era stato predisposto, quest’ultimo, in ossequio alla continuità dell’assistenza, sarà riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi.
Per dare concreta attuazione a questi nuovi strumenti di inclusione sociale il D. Lgs. n. 62/2024 ha previsto l’istituzione del “Fondo per l’implementazione dei progetti di vita”, con una dotazione pari a 25 milioni di Euro annui a decorrere dal 2025; le risorse del citato fondo saranno annualmente suddivisi tra le Regioni, tenuto conto della rilevazione, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno, dei fabbisogni inerenti all’implementazione dei progetti di vista da sviluppare su ciascun territorio.
Andrea Baglioni, Researcher, The Thinking Watermill
ALTRI APPROFONDIMENTI SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 62/2024
Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole
Il cambiamento inizia dalle parole