La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18094 del 2 luglio 2024 è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità del licenziamento di un lavoratore disabile assunto obbligatoriamente in quanto iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999.
Più in particolare, nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudizi di Piazza Cavour, il datore di lavoro aveva effettuato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla “esternalizzazione del servizio” a cui era addetto il lavoratore disabile, dopo aver valutato in modo unilaterale che la condizione fisica di quest’ultimo non permetteva il reinserimento in azienda mediante l’espletamento di altre mansioni.
La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento facendo leva sull’art. 10, comma 3, della L. n. 68/1999, secondo il quale il licenziamento del lavoratore disabile determinato dall’aggravamento delle condizioni fisiche dello stesso o da una significativa variazione nell’organizzazione del lavoro è legittimo solo ove vi sia l’accertamento, da parte dell’apposita commissione medica prevista dalla L. n. 104/1992, dell’impossibilità di reinserire il lavoratore disabile all’interno dell’azienda pur attuando i possibili adattamenti nell’organizzazione del lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto che la soppressione del posto di lavoro a cui è addetto il lavoratore disabile per “esternalizzazione del servizio” integra una «significativa variazioni nell’organizzazione del lavoro», pertanto, pure nella fattispecie in questione, deve trovare applicazione la procedura tutelata di cui all’art. 10, comma 3, della L. n. 68/1999, di conseguenza il datore di lavoro che ha esternalizzato le mansioni cui era preposto il lavoratore disabile non può procedere con il licenziamento di quest’ultimo sulla scorta di una valutazione unilaterale circa l’incompatibilità della condizione fisica della persona con disabilità con l’espletamento di altre mansioni, come invece accaduto nel caso di specie.
Nell’accogliere il ricorso la sentenza n. 18094/2024 ha quindi reso il principio di diritto secondo cui “Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro della persona con disabilità assunta obbligatoriamente, nel caso di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui all’art. 10, comma 3, L. 12 marzo 1999, n. 68, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro; tra le significative variazioni dell’organizzazione del lavoro rientra anche l’ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto cui è assegnato il disabile e occorra verificare se questi possa essere riutilizzato in azienda in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute”.
Andrea Baglioni, Researcher, The Thinking Watermill