Di Andrea Baglioni
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con la sentenza n. 485 del 10 febbraio 2022 ha affermato che nel caso in cui un lavoratore, inclusi gli assunti in tirocinio, diventi definitivamente inidoneo, a causa di una sopravvenuta disabilità, ad occupare l’impiego cui è stato destinato, il datore di lavoro è tenuto a riassegnarlo a un altro impiego, se questi possiede la competenza, la capacità e la disponibilità richieste e se una tale misura non comporta per il datore di lavoro un onere sproporzionato in virtù del principio delle «soluzioni ragionevoli» previsto dall’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE («Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»).
La CGUE è giunta ad affermare il citato principio di diritto affrontando il caso di un lavoratore assunto quale tirocinante da una società incaricata di svolgere servizi di manutenzione delle linee ferroviarie del Belgio, che, dopo un anno circa dall’assunzione, venne licenziato in quanto divenuto inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni a seguito dell’impossibilità di stare a contatto con campi elettromagnetici stante l’impianto di un pacemaker per una riscontrata patologia cardiaca.
In primo luogo, la CGUE ha rammentato che la nozione di «handicap», ai sensi della Direttiva 2000/78/CE, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad una limitazione di capacità, risultante da una compromissione fisica, mentale o psichica duratura, la cui interazione con diversi ostacoli può compromettere la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita lavorativa su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
In secondo luogo, la CGEU ha precisato che la nozione di «lavoratore», ai sensi della Direttiva 2000/78/CE, deve essere interpretata estensivamente fino a comprendere i soggetti impegnati in un tirocinio di preparazione o in un periodo di apprendistato nell’ambito di una professione, che possono essere considerati quali pratica collegata all’esercizio vero e proprio dell’attività professionale, quando il tirocinio o l’apprendistato siano svolti con le modalità di un’attività retribuita reale ed effettiva, a favore e sotto la direzione di un datore di lavoro.
Svolte la predette considerazioni la CGEU è giunta quindi ad enunciare il citato principio di diritto in applicazione dell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE a norma del quale «il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure appropriate, vale a dire misure efficaci e pratiche, tenendo conto di ogni singola situazione, per consentire a qualsiasi persona con disabilità di accedere, perseguire o progredire nel mondo del lavoro, o per fornire una formazione senza imporre un onere sproporzionato al datore di lavoro».