Lo stallo di sosta personalizzato per disabili costituisce senza dubbio una delle misure più diffuse e riconoscibili della normativa in materia di disabilità in quanto finalizzato a mettere a disposizione della persona con disabilità un posto auto riservato nei pressi della propria abitazione.
La concessione da parte del Comune di residenza del disabile dello stallo di sosta personalizzato non è tuttavia automatica in quanto l’art. 381, comma 5, del DPR 485/1992 recante “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada” prescrive che lo stallo può essere assegnato alla duplice condizione che non vi siano spazi privati accessibili e che la zona presenti una “alta intensità di traffico”, pertanto, a fronte della domanda di assegnazione presentata dalla detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”, il Comune deve verificare la sussistenza delle citate condizioni.
La previsione in questione è recentemente giunta all’attenzione del Consiglio di Stato, che, con l’ordinanza n. 3334/2025, prendendo le mosse dal ricorso di un cittadino che si era visto rifiutare dal Comune lo stallo per asserita mancanza della condizione della “alta intensità di traffico”, ha chiarito che il Comune non può limitarsi ad affermare in modo del tutto generico l’insussistenza delle condizioni previste dal citato art. 381, comma 5, del DPR 485/1992, dovendo anzi espletare un’adeguata istruttoria.
Facendo leva sul fatto che la normativa in questione serve a garantire la libertà di movimento delle persone con disabilità, Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che “La discrezionalità che la richiamata disposizione riconosce al Comune è evidentemente limitata alla verifica della esistenza di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza – da accertarsi con specifica istruttoria di cui è necessario dar conto nelle motivazioni dell’eventuale provvedimento di diniego – che impediscano l’assegnazione dello stallo di sosta riservato”.
L’ordinanza in esame viene dunque ad inserirsi nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di disabilità ogni provvedimento di diniego da parte della pubblica amministrazione deve essere motivato con rigore.
