Andrea Baglioni
La legge 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022), oltre a prevedere il rifinanziamento dei Fondi atti a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità già esistenti, sempre in vista del perseguimento del predetto fine, prevede altresì lo stanziamento di ulteriori risorse per il potenziamento del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” e per la costituzione ex novo del “Fondo per l’accessibilità turistica”.
Per quanto concerne il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, istituito con l’art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la Legge di Bilancio 2022 mediante l’art.1, commi 179 e 180, a decorrere dall’anno in corso, ha innalzato la dotazione del citato Fondo a 100 milioni di euro, di cui 70 milioni da destinare in favore degli Enti territoriali e 30 milioni da destinare in favore dei Comuni secondo criteri di ripartizione da individuarsi tramite decreto interministeriale del Ministero per le Disabilità e del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno.
Con riferimento al “Fondo per l’accessibilità turistica” la Legge di Bilancio 2022 mediante l’art.1, commi 176 e 177, ha costituito presso il Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità, rinviando l’individuazione delle disposizione di attuazione ad un futuro decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero per le Disabilità.
Per quanto concerne i Fondi già esistenti occorre segnalare che la Legge di Bilancio 2022 mediante l’art.1, comma 174, ha imposto al “Fondo di solidarietà comunale” di destinare 30 milioni di euro nell’anno 2022, 50 milioni di euro nell’anno 2023 ed 80 milioni di euro nell’anno 2024, per finanziare il trasporto scolastico gratuito degli alunni con disabilità frequentanti fino alla scuola secondaria di primo grado.
Per completezza non può farsi a meno di segnalare che nell’ottica di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva da parte delle persone con disabilità, è stata introdotta ad opera dei commi 185, 186 e 187 dell’art. 1 un’agevolazione fiscale a beneficio delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI – sotto forma di mancata concorrenza degli utili nella formazione del reddito imponibile ai fini IRES – che in ciascun anno provvedano a destinare almeno il 20% dei propri utili allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, di infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Marzo 2022