Nelle molteplici pieghe della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”) meritano di essere senz’altro segnalati i commi 223, 224 e 225, dell’art. 1 in quanto dedicati alla figura dei “cani d’assistenza”, che, per la prima volta, vengono definiti a livello normativo.
Più nello specifico secondo il comma 224 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 i citati amici a quattro zampe stanno ad indicare i cani addestrati per il supporto di persone con disabilità che determinano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali nonché di persone affette da patologie comportanti compromissioni della vista e dell’udito, disabilità motorie, diabete, epilessia e disturbi del neurosviluppo.
I “cani d’assistenza” non devono essere confusi con i cani impegnati nelle attività di pet therapy, o, per essere più precisi, nei c.d. Interventi Assistiti con Animali (IAA), in quanto i “cani d’assistenza” operano in modo esclusivo con il rispettivo possessore, fornendo a quest’ultimo un supporto h 24 (ad esempio raccogliendo oggetti caduti o premendo pulsanti per l’apertura di ascensori e/o ingressi), mentre i cani impegnati negli IAA operano in coppia con un coadiutore per supportare una pluralità di soggetti in contesti generalmente pubblici (ad esempio ospedali o scuole).
Tanto puntualizzato, la novità di immediato interesse per i possessori di “cani d’assistenza” è rinvenibile nel comma 223 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025, che estende ai “cani d’assistenza” la legge n. 37 del 1974, vale a dire la normativa dedicata ai “cani guida” per soggetti non vedenti, i quali finora erano stati gli unici amici a quattro zampe a supporto di soggetti disabili riconosciuti a livello normativo.
L’estensione della citata legge ai “cani d’assistenza” consentirà fin da subito ai possessori dei medesimi di poterli trasportare gratuitamente sui mezzi pubblici e di farli liberamente accedere con sé negli esercizi commerciali aperti al pubblico.
Il comma 225 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 prevede altresì l’adozione – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa – di un decreto del Ministro della Salute e del Ministro per le Disabilità, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante il quale dovranno essere individuate: (i) le compromissioni e le patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati; (ii) le procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e le modalità di istituzione di un registro dei predetti addestratori; (iii) i percorsi di addestramento dei cani di assistenza; (iv) le caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza che gli addestratori saranno tenuti a rilasciare una volta terminato il percorso formativo; (v) gli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio deputati al riconoscimento degli addestratori nonché alla tenuta del relativo registro.
Andrea Baglioni