Di Andrea Baglioni
La legge 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022) mediante l’art. 42, comma 1, lett. a), ha introdotto una nuova agevolazione per la rimozione delle barriere architettoniche in edifici esistenti a fruizione generalizzata, alla quale possono pertanto accedere non soltanto le persone con disabilità, ma chiunque realizzi gli interventi collegati a tale agevolazione.
La Legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – nel Decreto Legge n. 34/2020 – l’art. 119-ter («Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche»), disciplinante un bonus è pari al 75% delle spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (c.d. Bonus Barriere).
Il Bonus Barriere deve essere calcolato su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
- 40.000,00 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000,00 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il Bonus Barriere spetta anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche (id est domotica), e, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali.
La detrazione in esame potrà essere utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi, sotto forma di detrazione in 5 rate annuali di pari importo, oppure indirettamente tramite le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Per beneficiare del Bonus Barriere gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 sull’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
Maggio 2022