Di Andrea Baglioni
La Carta Europea della Disabilità (c.d. Disability Card), istituita con l’art. 4, par. 1, lett. c) del Regolamento UE 1381/2013 e resa operativa nel nostro Paese con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali, recante “Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia”, diventa finalmente operativa a partire da febbraio 2022 con la possibilità di presentare all’INPS la domanda per il rilascio.
La Disability Card – utilizzabile esclusivamente dal titolare – permetterà l’accesso a tutte le agevolazioni di beni e servizi che saranno attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni stipulati dall’Ufficio per le Politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con soggetti pubblici e privati, il cui elenco sarà consultabile nel sito istituzionale di quest’ultima.
Potranno fare richiesta della Disability Card i soggetti disabili individuati nell’Allegato 3 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19).
La richiesta per il rilascio della Disability Card, materialmente prodotta dall’Istituto Poligrafico della Zecca di Stato, dovrà essere presentata tramite il portale telematico dell’INPS direttamente dai soggetti richiedenti o per il tramite delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS, che avrà 60 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per lo svolgimento della procedura volta a verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio.
La durata della Disability Card sarà corrispondente alla permanenza della disabilità – anche qualora dovessero esservi eventuali visite di revisione – ma comunque non potrà essere superiore a 10 anni, al termine dei quali potrà esserne chiesto il rinnovo, previa verifica del permanere dei requisiti in capo al richiedente, fermo restando che in qualsiasi momento l’INPS potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio della stessa, con conseguente potere di revocarla nel caso in cui venga accertato che cui questi non vi siano più o che non siano mai sussistiti.