Andrea Baglioni
Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1573 dell’8 settembre 2021 ha ribadito che la ratio dell’art. 33 della L. n. 104/1992 è quella di favorire l’assistenza, da parte del lavoratore dipendente, del parente o affine disabile, rimanendo irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente già all’inizio del rapporto stesso.
La vicenda giunta all’attenzione del Tribunale trae origine dal mancato accoglimento della richiesta di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate in servizio presso la Direzione Provinciale di Varese di essere trasferito presso la Direzione Provinciale di Cosenza in ragione della condizione di disabilità grave riconosciuta alla propria madre ex art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992, motivata inter alia sulla base dell’insussistenza dell’esigenza in questione all’inizio del rapporto di lavoro.
La sentenza in esame ha accolto il ricorso presentato dal funzionario richiedente il trasferimento richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto del genitore o familiare lavoratore – che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con disabilità – di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove verrà svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.
A tal proposito è opportuno rammentare che il comma 5 dell’art. 33 della L. n. 104 del 1992 dispone che “Il lavoratore di cui al comma 3 (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede“.
Dal punto di vista letterale, la disposizione in esame non contiene un espresso e specifico riferimento alla scelta iniziale della sede di lavoro e risulta, quindi, applicabile anche alla scelta della sede di lavoro fatta nel corso del rapporto da realizzare attraverso il trasferimento; né la dizione letterale adoperata nel citato comma 5 dell’art. 33 implica la preesistenza dell’assistenza in favore del familiare rispetto alla scelta della sede lavorativa (anche a seguito di trasferimento), in quanto al lavoratore è riconosciuto il diritto di “scegliere la sede di lavoro” più vicina al “domicilio della persona da assistere” non necessariamente già assistita.
Il Tribunale di Cosenza conclude ricordando che l’unico limite alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore è rappresentato da motivazioni tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte del datore di lavoro, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte.
Febbraio 2022