Di Andrea Baglioni
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8226 del 14 marzo 2022 ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’efficacia del c.d. “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.
La fattispecie posta all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour trae origine dall’impugnazione davanti al Giudice di Pace di un verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Roma, con il quale veniva contestato alla ricorrente che la propria vettura era stata registrata da apposito sistema automatico transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici, a nulla rilevando che a bordo della vettura fosse presente il padre disabile della ricorrente, provvisto di regolare contrassegno rilasciato da un Comune diverso da quello di Roma.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso rammentando che il c.d. “contrassegno invalidi” viene rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio, in quanto il contrassegno è finalizzato a ridurre il più possibile gli impedimenti deambulatori, pertanto non può trovare ostacoli dovuti alle difficoltà organizzative del Comune di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge (in precedenza: Cass. Civile, Sez. II, 14/09/2017, n. 21320; Cass. Civile, Sez. II, 16/01/2008, n. 719).
La Suprema Corte è quindi giunta ad affermare che nel caso in cui il sistema di controllo automatico del traffico non sia in grado di rilevare la presenza del c.d. “contrassegno invalidi” esposto sul cruscotto della vettura, per evitare il rischio di elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, l’ente locale dovrà adottare apposite modalità di accertamento per poter rilevare la presenza del c.d. “contrassegno invalidi”, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema di controllo automatico del traffico.
La sentenza in parola conclude chiarendo che non può frapporsi ostacolo alla libertà di movimento dei cittadini disabili fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale, non potendosi porre presuntivamente a carico del soggetto autorizzato l’esito degli accertamenti di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell’ente locale.