Il diritto di voto è uno dei diritti fondamentali dell’ordinamento democratico italiano, tutelato dall’art. 48 della Costituzione, che gli elettori con disabilità impedienti l’esercizio materiale e autonomo del voto posso esercitare mediante l’ausilio di un accompagnatore in virtù del c.d. “diritto al voto assistito” (previsto dall’art. 55 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, e dall’art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570).
Stando alle istruzione operative finora emanate dal Ministero degli Interni il “diritto al voto assistito” può essere esercitato esibendo presso il proprio seggio elettorale (i) la tessera elettorale recante la dicitura “AVD”, oppure (ii) un libretto nominativo di pensione di invalidità civile attestante la cecità assoluta, oppure ancora (iii) un apposito certificato medico rilasciato dalla ASL.
Nel corso degli anni sarebbero state però riscontrate pratiche operative nei seggi elettorali che avrebbero reso più complesso e/o difficoltoso l’esercizio del “diritto al voto assistito” consistenti nella richiesta di esibire la tessera elettorale recante la dicitura “AVD” pure nel caso in cui l’elettore aveva fatto ricorso alle altre modalità legittimanti l’assistenza in sede di voto ammesse dalle istruzione operative ministeriali.
A fronte di ciò, per evitare il ripetersi di simili episodi, il Ministero dell’Interno con la circolare n. 32/2026 del 13 marzo 2026 è intervenuto per integrare le “Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione” – cui devono attendersi i Presidenti di seggio nell’espletamento delle operazioni elettorali – stabilendo che anche la EU Disability Card può essere considerata idonea a supportare la richiesta dell’elettore disabile ad esercitare il “diritto al voto assistito”.
Stando a quanto previsto nella predetta circolare affinché ciò sia possibile la EU Disability Card deve recare sulla facciata anteriore in alto a destra il simbolo “A”, che viene apposto quando il soggetto titolare della EU Disability Card è affetto da una condizione di non autosufficienza che richiede l’assistenza funzionale di un’altra persona.
Nel caso in cui l’elettore dovesse avvalersi della EU Disability Card il Presidente di seggio dovrà quindi consentire l’esercizio del “diritto al voto assistito” senza necessità per l’elettore di dover esibire altra documentazione e/o fornire dettagli sanitari, fermo restando l’obbligo per il Presidente di seggio di annotare nel verbale elettorale il voto con l’ausilio di un accompagnatore inserendo la dicitura “Voto assistito con EU Disability Card – A” in corrispondenza del nominativo dell’elettore con disabilità.
