La Suprema Corte con la sentenza n. 979 del 17 gennaio 2026 è stata chiamata a decidere se i DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) possano di per sé dare diritto ad usufruire dell’indennità di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990, vale a dire il beneficio economico spettante ai minori di 18 anni cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata dai genitori di uno studente siciliano affetto da DSA di poter beneficiare dell’indennità di frequenza, cui aveva fatto seguito il rifiuto dell’INPS in ragione del fatto che lo studente – pur in presenza di un DSA medicalmente accertato – non avrebbe presentato alcuna compromissione nello sviluppo delle attività cognitive e relazionali, e, quindi, non avrebbe presentato le difficoltà richieste dalla legge n. 289 del 1990 per la fruizione del beneficio in questione.
A questo proposito vale la pena rammentare che stando alla legge n. 170 del 2010 i DSA quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia costituiscono dei disturbi impattanti sulle competenze c.d. “strumentali” di apprensione, che esitano in una prestazione scolastica non adeguata rispetto alle attese per età e classe frequentata; i DSA danno diritto allo studente di fruire di apposite misure dispensative e compensative di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e degli studi universitari.
Tanto rammentato, la Suprema Corte, facendo leva sul chiaro tenore delle normative sopra brevemente richiamate, ha condiviso le ragioni dell’INPS, affermando il principio di diritto secondo cui i DSA non danno necessariamente luogo a difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, dovendosi verificare nel singolo caso concreto se i DSA possano essere fronteggiati con le sole misure di cui legge n. 170 del 2010 ovvero diano altresì diritto a usufruire dell’indennità di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990 a seconda della concreta pervasività dei disturbi caratterizzanti il richiedente.
La pronuncia di legittimità esaminata viene a porsi in continuità con l’orientamento della giurisprudenza di merito, nella quale era già stato affermato che “Alla luce del complesso delle norme richiamate ed in un’ottica di interpretazione sistemica delle fonti, si ritiene che i disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla l. n. 170 del 2010 comportino, di norma, difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui alla l. n. 289 del 1990, se essi siano tali da determinare nel minore una condizione di invalidità civile” (Tribunale Perugia, Sez. Lavoro, 13/11/2019, n. 270).
