
Il Legislatore con la legge 10 novembre 2025, n. 167 (c.d. Legge Semplificazione 2025) ha avviato l’iter per addivenire ad una nuova disciplina delle misure di protezione giuridica dei soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi, vale a dire l’interdizione di cui all’art. 414 C.c., l’inabilitazione di cui all’art. 432 e l’amministrazione di sostegno di cui all’art. 404 C.c..
Più nello specifico l’art. 17 della citata legge prevede che il Governo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa adotti uno o più decreti legislativi “per il riordino e la semplificazione degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti” nel rispetto inter alia dei seguenti principi e criteri direttivi:
- revisione dell’interdizione e dell’inabilitazione per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell’amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi;
- semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale;
- previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità nell’attuazione della futura nuova disciplina delle misure di protezione giuridica rispetto a quelle adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;
- riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all’interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell’ambito delle misure di protezione giuridica.
I decreti legislativi dovranno essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato – Regioni sugli schemi dei decreti legislativi.
Pur essendo senz’altro meritevole di apprezzamento la volontà del Legislatore di dare una maggior coesione ad una materia così delicata, a parare di chi scrive, l’art. 17 della Legge Semplificazione 2025 sembra affetta da almeno un paio di criticità.
In primo luogo, la norma delegante sembra essere contraddittoria, in quanto viene affermato che, da un lato, il Governo risulta delegato a riordinare e semplificare gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (lasciando intendere che detti istituti continueranno ad esistere), e, dall’altro, il Governo dovrà perseguire l’obbiettivo del graduale superamento dei predetti istituti (lasciando intendere che detti istituti – prima o poi – verranno rimpiazzati dall’amministrazione di sostegno mediante una rimodulazione di quest’ultima).
In secondo luogo, la norma delegante sembra fissare delle semplici finalità che il Governo dovrà perseguire nell’adottare la legislazione delegata anziché dei principi e criteri direttivi cui quest’ultimo dovrà attenersi nella stesura della legislazione delegata, laddove, a tal proposito, secondo la Consulta le norme deleganti non possono esaurirsi in mere enunciazioni di finalità, dovendo invece essere idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l’attività normativa del Governo (Corte Costituzionale, 13/05/1987, n. 156).
