Di Andrea Baglioni
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) con il Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 ha affrontato la questione del requisito della “inattività lavorativa” ai fini della liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della L. 30 marzo 1971 n. 118, come modificato dall’art. 1, comma 35, della L. 24 dicembre 2007 n. 247, che, come noto, viene erogato in 13 rate mensili a cittadini/e di età compresa tra i 18 e i 67 anni con invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99% che non svolgano attività lavorativa (per il 2021 l’importo è di Euro 287,09 ed il limite di reddito personale è di Euro 4.931,29).
Nel corso degli anni il menzionato requisito è stato oggetto di svariate pronunce della Corte di Cassazione, mediante le quali è stato ripetutamente affermato che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (da ultimo Cass. Civ., Sez. VI, 03/07/2018, n. 17388/; Cass. Civ., Sez. VI, 15/07/2019, n. 18926).
La Corte di Cassazione ha inoltre statuito che il requisito della “inattività lavorativa”, in quanto elemento costitutivo del diritto unitamente alla ridotta capacità lavorativa ed al requisito economico e reddituale, deve essere provato dal richiedente attraverso la produzione della domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 18/05/2017, n. 12554).
Richiamando il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’INPS – nel Messaggio n. 3495/2021 – ha dunque chiarito che “a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario”.
Ciò significa che a seguito del Messaggio n. 3495/2021 lo svolgimento di attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio consistente nell’assegno mensile di invalidità previsto dall’art. 13 della L. n. 118/1971, che quindi sarà liquidato solo nel caso in cui risulti l’effettiva inattività lavorativa del soggetto beneficiario, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.