L’inizio del 2025 registra un nuovo passo avanti sul fronte della rimozione degli ostacoli che sono ancora presenti nella vita quotidiana dei cittadini con disabilità, e, in particolare, nel campo dei diritti politici, grazie alla sentenza n. 3 del 23 gennaio 2025 della Corte Costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Consulta venne sollevata a marzo del 2024 dal Tribunale di Civitavecchia cui si era rivolto un cittadino affetto da sclerosi laterale amiotrofica, che, in vista delle elezioni regionali del Lazio previste per il 12 e il 13 febbraio 2023, aveva chiesto di poter sottoscrivere una lista di candidati per il Consiglio Regionale mediante firma digitale stante l’impossibilità di apporre una firma autografa a causa della predetta malattia.
La Regione Lazio aveva tuttavia rifiutato la richiesta in questione sostenendo l’impossibilità di utilizzare la firma digitale richiamando l’art. 9, comma 3, della legge n. 108 del 1968, ai sensi del quale «la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore», e l’art. 2, comma 6, del D. lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) ai sensi del quale le disposizioni del medesimo che disciplinano la firma digitale non si applicano «all’esercizio delle attività e funzioni di […] consultazioni elettorali».
A onore del vero la Regione Lazio si era peraltro limitata a dare seguito alla posizioni assunta dall’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione in occasione delle elezioni politiche del 2022 (decisioni 26 agosto 2022, n. 49 e n. 53, e decisioni 27 agosto 2022, n. 92 e n. 120).
A fronte di questo diniego, in estrema sintesi, il ricorrente ed il Tribunale di Civitavecchia hanno argomentato che la preclusione derivante dalla citate disposizioni costituirebbe non soltanto una compromissione del diritto di elettorato dei cittadini che non sono in grado di apporre una firma autografa ma risultano capaci, utilizzando le moderne tecnologie, di apporre una firma digitale censurabile ai sensi degli artt. 48 e 49 della Costituzione, ma anche un’irragionevole disparità di trattamento ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal momento che il legislatore con l’art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020 ha permesso l’utilizzo della firma digitale per la raccolta delle firme per il referendum abrogativo e per i progetti di legge di iniziativa popolare.
La Consulta facendo proprie le argomentazione del ricorrente e del Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato costituzionalmente illegittimi tanto l’art. 9, comma 3, della legge n. 108/1968 quanto l’art. 2, comma 6, del Codice dell’Amministrazione Digitale nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma digitale.