Il D. Lgs. n. 62/2024 dopo aver riorganizzato il linguaggio normativo in materia di disabilità è altresì intervenuto sul procedimento valutativo di base, vale a dire la procedura di accertamento della disabilità, con l’obbiettivo di razionalizzare e semplificare i passaggi necessari per ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità.
Il procedimento in questione è previsto che venga attivato dietro richiesta dell’interessato, o dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o ancora del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri in caso di soggetto interdetto, mediante la trasmissione all’INPS, in via telematica, del certificato medico introduttivo, vala dire un certificato rilasciato dai medici in servizio presso le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare recante la diagnosi da codificare attraverso il sistema ICD (International Classification of Diseases).
Sino a sette giorni prima della visita di valutazione di base il richiedente può integrare il certificato medico introduttivo trasmettendo ulteriore documentazione medica o sociale rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata.
La valutazione viene svolta in un’unica visita collegiale mediante le unità di valutazione di base, che saranno composte da due medici nominati dall’INPS, da un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, a seconda delle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.
Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità, il relativo certificato individuerà la necessità e l’intensità dei sostegni, i criteri per stabilire i casi nei quali è possibile la revisione della condizione di disabilità e il relativo periodo di validità del medesimo.
Il D. Lgs. n. 62/2024 ha inoltre introdotto nella L. n. 104/1992 l’art. 5-bis per codificare il concetto di accomodamento ragionevole, da intendersi come lo strumento che “individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato”.
L’adozione di un accomodamento ragionevole può essere richiesta tramite apposita istanza scritta alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati, con facoltà del richiedente di formulare una proposta, ferma restando il diritto del richiedente di chiedere al “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità” di verificare ai sensi della L. n. 67/2006 la sussistenza di una discriminazione per rifiuto di accordare l’accomodamento ragionevole.